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CAPO II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE
Art. 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II
VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE



Vicende modificative dell'ente



