Il decreto legislativo 231/01 non contiene riferimenti diretti ai gruppi di impresa. Tale assenza può essere giustificata dal fatto che il decreto è antecedente alla riforma del diritto societario del 2003, con il quale, per la prima volta, è stata disciplinata - ma non definita - la materia.
Il ricorso al “gruppo di società” non nasce, infatti, dalla previsione di una norma, ma deriva dall'inventiva imprenditoriale.
Esso rappresenta una forma di organizzazione dell'impresa, “una valorizzazione di potenzialità implicite nella forma giuridica della società per azioni”.
In termini generali, dunque, il gruppo societario comprende due diversi fenomeni denominati rispettivamente, (i) gruppo in senso orizzontale ( basato su accordi paritetici fra più società) e (ii) gruppo in senso verticale (basato sul rapporto di controllo fra più società, così come descritto dall'art. 2359 c.c.)
Per quanto attiene l'approccio alla previsione dei reati, la dottrina concorda sulla necessità che ciascuna società predisponga, adotti e attui un proprio Modello Organizzativo, abbandonando l'idea del cd. “Modello di gruppo”. Il gruppo, infatti, non ha una propria autonomia giuridica e come tale altro non è che l'insieme di unità tra loro completamente autonome.
Per poter ottenere l'esonero della responsabilità prevista dal d.lgs 231/01, ciascun ente facente parte del gruppo deve pertanto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un proprio Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.
Si avranno allora tanti Modelli Organizzativi quante sono le società facenti parte del gruppo, caratterizzati ciascuno dalle proprie peculiarità, da mappature con attività a rischio tipiche del singolo business e da protocolli e procedure che rispecchino le esigenze rilevate dai rischi in concreto riscontrati.
Ogni società, così come deve adottare un proprio Modello Organizzativo, dovrà nominare un proprio Organismo di Vigilanza.
di Federica Assumma
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