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Home Notizie 231/2001 Reati ambientali e legge 231

Reati ambientali e legge 231

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Aggiornamento 8/04/2011 : schema di decreto approvato alla camera, introduce i reati ambientali tra i reati che determinano responsabilità amministrativa a carico delle aziende.

Ullteriori approfondimenti su www.rivista231.it

 

I reati ambientali presto dovranno diventare "reati presupposto" ai fini del decreto legislativo 231/2001. Lo stabilisce la legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 che in buona sostanza impone agli stati membri di adottare norme a tutela dell'ambiente anche rivolte a sanzionare amministrativamente le imprese.

Le principali tipologie di reati ambientali, che determineranno responsabilità parapenale di impresa sono:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

 


b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

 

...

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito www.rivista231.it

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Aprile 2011 07:47  

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