SEZIONE III
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO
Art. 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).



Reati presupposto decreto 231



