LEGGE 231.ORG RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

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SEZIONE III RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

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Indice
SEZIONE III RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO
Delitti informatici e trattamento illecito dati
Delitti di criminalità organizzata
Concussione e corruzione
Falsita' in monete
Delitti contro industria e commercio
Reati societari
Delitti con finalità di terrorismo
Pratiche mutilazione
Delitti contro la personalita'
Abusi di mercato
Omicidio colposo
Ricettazione, riciclaggio
Violazione dei diritti d'autore
Induzione a rendere mendaci dichiarazioni
Delitti tentati
Tutte le pagine

SEZIONE III
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

Art. 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).



Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Ottobre 2010 13:14  

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