LEGGE 231.ORG RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

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SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI

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SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI
Applicazione sanzioni su richiesta
Procedimento per decreto
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SEZIONE VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 62
Giudizio abbreviato

Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.



 

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