LEGGE 231.ORG RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

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Legge 231 Modelli e Responsabilità Amministrativa

81/2008 UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007

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lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Div. VI "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D. Lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle ‘parti corrispondenti' di cui al comma 5 dell'articolo 30 (documento approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)"

Pubblicato su esclusiva www.rivista231.it

 

Decreto 231 Ambiente

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Decreto 231 Ambiente

(omissis)


ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

Art. 4. Introduzione dell'articolo 25- decies del decreto legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
Art. 25-decies ( Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al'autorità giudiziaria).
In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

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Il "buon andamento" della pubblica amministrazione: i contributi del decreto 231

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Il principio del “buon andamento” della Pubblica Amministrazione tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga, in primo luogo, nel rispetto della legge. Il “buon andamento” è infatti una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia ed economicità.

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Il reato di accesso e trattenimento "abusivi" nel sistema informatico e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche La legge 48/2008 ha esteso l'ambito di applicazione del sistema normativo in tema di dlgs231

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Il reato di accesso e trattenimento "abusivi" nel sistema informatico e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

La legge 48/2008 ha esteso l'ambito di applicazione del sistema normativo in tema di responsabilità da reato degli enti e delle società alle ipotesi in cui, nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, sia stato commesso un delitto informatico tra quelli elencati.

Fra i diversi illeciti che possono determinare la responsabilità dell'ente collettivo un ruolo centrale è rivestito dal delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico disciplinato dall'art. 615-ter c.p., che punisce chi “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”. Il bene giuridico tutelato dal reato è, secondo l'opinione prevalente, la “riservatezza informatica”, ovvero, più precisamente, il “domicilio informatico” inteso quale spazio fisico ed ideale che è di pertinenza della sfera individuale personale tutelata dalla Costituzione, con riferimento a dati di carattere sia personale che patrimoniale.

La condotta di accesso o di trattenimento deve insistere su un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero su un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie “informatiche” caratterizzate dalla “registrazione” o “memorizzazione” - per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati - di “dati” . Per la configurabilità del reato il sistema informatico o telematico deve essere protetto da “misure di sicurezza”, non essendo sufficiente che si sia verificata una qualsivoglia connessione fisica o logica on line tra computers ed operatore, laddove non si sia determinato il superamento di specifiche misure di protezione- nel cui ambito rientrano anche mere misure di carattere organizzativo che si limitano a disciplinare le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo, come la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di un codice di accesso e l'esclusione al personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati, ed altri simili accorgimenti. Il reato si perfeziona nel momento e nel luogo dell'accesso o della permanenza clandestina.

Il reato di accesso o trattenimento abusivo in un sistema informatico e telematico può dar luogo a responsabilità dell'ente collettivo, quando commesso da uno dei soggetti indicati negli artt. 5 e 6, d.lgs. 231/2001 e sempre che la condotta delittuosa sia stata assunta nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica coinvolta. La sanzione prevista è quella pecuniaria da cento a cinquecento quote ed è inoltre prevista anche l'applicazione - in ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 9, 12 e 13, d.lgs. 231/231 - delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.





Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pinerolo

Dr. Giuseppe Dezzani, Consulente Informatico Forense

di Ciro Santoriello e Giuseppe Dezzani

Pubblicato su concessione di www.rivista231.it

 

legge 231 appalto

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Partecipazione alle gare d’appalto e misure cautelari ex d.lgs. 231/2001

L'ingresso nell'ordinamento italiano della disciplina della responsabilità amministrativa da reato ha introdotto un nuovo tema di dibattito nel campo invero già affollato della discussione sulla questione delle cause di esclusione dalle pubbliche gare. Ci si domanda infatti come operino le prescrizioni del d.lgs. 231/2001 rispetto all'individuazione dei requisiti soggettivi di moralità professionale degli aspiranti concorrenti alle procedure selettive per la scelta del contraente della P.A. In particolare, rispetto al tema della partecipazione alle gare d'appalto, suscita curiosità l'operatività delle misure cautelari comminate a carico dell'ente a seguito dell'avvio del procedimento ai sensi del d.lgs. 231/2001.

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