LEGGE 231.ORG RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

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Home Indagini preliminari e udienza preliminare

SEZIONE V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

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Indice
SEZIONE V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Termine accertamento dell'illecito
Informazione di garanzia
Archiviazione
Contestazione dell'illecito amministrativo
Decadenza dalla contestazione
Provvedimenti nell'udienza preliminare
Tutte le pagine

SEZIONE V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Art. 55
Annotazione dell'illecito amministrativo

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.



 

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