LEGGE 231.ORG RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

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SEZIONE VII GIUDIZIO

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Indice
SEZIONE VII GIUDIZIO
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
Sentenza di non doversi procedere
Provvedimenti sulle misure cautelari
Sentenza di condanna
Sentenza in caso di vicende modificative
Tutte le pagine

SEZIONE VII
GIUDIZIO

Art. 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66



 

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